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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 831

Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal: 11-12-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  E' autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi per il
periodo   1986-1991  affinche',  a  cura  del  Ministero  dei  lavori
pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze
logistico-operative  del Corpo della guardia di finanza, un programma
straordinario  di  interventi,  con particolare riferimento alle aree
metropolitane   e  alle  zone  di  confine,  per  la  costruzione  di
fabbricati  e  relative  pertinenze,  compresi gli annessi alloggi di
servizio  destinati  alla  carica,  da destinare a comandi e reparti,
nonche'  per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di
fabbricati e relative pertinenze gia' esistenti.
  2.  Su  indicazione del Comando generale del Corpo della guardia di
finanza,  nei  primi tre anni di applicazione della presente legge il
Ministro   dei   lavori   pubblici   e'   autorizzato   a   destinare
all'acquisizione  di  edifici,  anche  in corso di realizzazione alla
data  di entrata in vigore della presente legge, fino al 50 per cento
degli stanziamenti per i relativi esercizi.