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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 831

Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  11-12-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1986-1991 affinchè, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo della guardia di finanza, un programma straordinario di interventi, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.
2. Su indicazione del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, nei primi tre anni di applicazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a destinare all'acquisizione di edifici, anche in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 50 per cento degli stanziamenti per i relativi esercizi.