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LEGGE 11 novembre 1986, n. 772

Disciplina della coassicurazione comunitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal:  10-12-1986 al: 17-2-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, fra le imprese che abbiano la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, anche se non stabilite in Italia, a condizione che:
a) al contratto partecipino una o più imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilite a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, titolo II, capi I e II;
b) la delega per la gestione del contratto sia attribuita, ai sensi del successivo articolo 2, ad una delle imprese di cui alla precedente lettera a);
c) il contratto riguardi rischi rientranti nei rami di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 della lettera A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, con esclusione, per quanto riguarda il numero 13, dei rischi di natura nucleare o derivanti da uso di medicinali;
d) i rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 11, e 12 della lettera A) della predetta tabella di cui all'allegato I della legge n. 295 del 1978, siano assicurati per somme non inferiori a 30 milioni di unità di conto europee, quelli di cui ai numeri 8, 9 e 16 per somme non inferiori a 50 milioni di unità di conto europee e quelli di cui al numero 13 siano assicurati con contratto concluso in nome e per conto proprio da un imprenditore che realizzi un fatturato annuo non inferiore a 200 milioni di unità di conto europee, secondo le risultanze della contabilità obbligatoria tenuta ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile.
2. I limiti di cui al comma 1, lettera d), vanno considerati con riferimento a ciascun rischio assicurato.
3. Le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea possono partecipare al contratto anche per il tramite di una sede secondaria costituita in uno Stato membro diverso da quello della sede legale. Possono ugualmente partecipare al contratto sedi secondarie in altro Stato membro della Comunità di imprese aventi sedi legali in Italia.
4. Restano disciplinate dall'articolo 1911 del codice civile le operazioni di coassicurazione, in relazione ad un rischio situato nel territorio della Repubblica, tra due o più imprese autorizzate all'esercizio dell'industria delle assicurazioni ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295.
NOTE

Note all'art. 1:
- La legge n. 295/1978, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1978, n. 176, reca: "Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni".
I capi I e II del titolo II della legge n. 295/1978 recano, rispettivamente, norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro Stato membro della CEE.
Si trascrive il testo della lettera A), della tabella di cui all'allegato I della predetta legge:
"Allegato I A) CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):
prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste;
persone trasportate.
2. Malattia:
prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste.
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari):
ogni danno subito da:
veicoli terrestri automotori;
veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari:
ogni danno subito da veicoli ferroviari.
5. Corpi di veicoli aerei:
ogni danno subito da veicoli aerei.
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni danno subito da:
veicoli fluviali;
veicoli lacustri;
veicoli marittimi.
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):
ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.
8. Incendio ed elementi naturali:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
incendio;
esplosione;
tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta;
energia nucleare;
cedimento del terreno.
9. Altri danni ai beni:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi ai n. 8.
10. R.C. autoveicoli terrestri:
ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).
11. R.C. aeromobili:
ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).
12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).
13. R.C. generale:
ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.
14. Credito:
perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all'esportazione;
vendita a rate;
credito ipotecario;
credito agricolo.
15. Cauzione:
cauzione diretta;
cauzione indiretta.
16. Perdite pecuniarie di vario genere:
rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale);
intemperie;
perdite di utili;
persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale;
perdita di fitti e di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;
perdite pecuniarie non commerciali;
altre perdite pecuniarie.
17. Tutela giudiziaria:
i rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C".
- Si trascrive il testo degli articoli dal 2214 al 2220 del codice civile:
Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture contabili). - L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Art. 2215 (Libro giornale e libro degli inventari). - Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'Ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Art. 2216 (Contenuto e vidimazione del libro giornale). - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impressa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro tre mesi all'Ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione.
Art. 2218 (Bollatura e vidimazione facoltative). - L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati negli articoli 2215 e 2216 gli altri libri da lui tenuti.
Art. 2219 (Tenuta della contabilita). - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili). - Le scritture devono essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture e le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
- L'art. 1911 del codice civile sulla coassicurazione prevede:
"Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori".