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LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-11-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  A  decorrere  dal  25 giugno 1982, il numero dei funzionari non
ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39,
primo  comma,  lettere  a)  e  b),  del  decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile  1982, n. 336, e' modificato, rispettivamente,
come segue:
    a)  un  terzo  dei  vice  questori aggiunti iscritti nel ruolo ad
esaurimento;
    b)   un   terzo   dei  primi  dirigenti  iscritti  nel  ruolo  ad
esaurimento.
          AVVERTENZA:

            Le note seguiranno la pubblicazione dei testi della legge
          1  aprile  1981, n. 121, e dei successivi decreti delegati,
          aggiornati  con  tutte  le  modifiche  apportate  fino alla
          presente legge.
            Con  un  successivo  comunicato  sara' data notizia della
          data di pubblicazione dei relativi supplementi.