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LEGGE 15 ottobre 1986, n. 664

Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1989)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-10-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Servizi, classificazione   e   dotazione   organica   del   personale
             amministrativo dell'Avvocatura dello Stato

  1.  Il  personale  amministrativo  dell'Avvocatura  dello  Stato e'
addetto ai servizi relativi:
    a) agli affari generali e amministrativo-contabili;
    b) all'attivita' professionale;
    c) all'informazione e alla documentazione.
  2.  Il personale di cui al precedente comma 1 e' classificato nelle
qualifiche  funzionali  di  cui  all'articolo  2 della legge 1 luglio
1980, n. 312.
  3.  I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata
nella tabella allegata alla presente legge.
  4. A successive eventuali variazioni si provvedera' nei modi di cui
all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 2:
            Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n. 312/1980 (Nuovo
          assetto   retributivo-funzionale  del  personale  civile  e
          militare dello Stato) e' il seguente:
            "Art.   2   (Qualifiche   funzionali).   -  Il  personale
          contemplato  nel  presente  titolo  e' classificato in otto
          qualifiche  funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il
          livello retributivo stabilito dal successivo art. 24.
            Le qualifiche sono le seguenti:
            Prima qualifica: attivita' semplici.
            Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio
          non si richiede alcuna specifica preparazione.
            Seconda  qualifica:  attivita'  semplici  con  conoscenze
          elementari.
            Attivita'  semplici,  manuali  e  non, comprese quelle di
          conservazione,  riproduzione o smistamento il cui esercizio
          richieda preparazione e conoscenza elementari.
            Terza qualifica: attivita' tecnico-manuali con conoscenze
          non specialistiche.
            Attivita'  tecnico-manuali  che  presuppongono conoscenze
          tecniche  non specializzate o, se di natura amministrativa,
          l'esecuzione   di  operazioni  amministrative,  tecniche  o
          contabili   elementari.   Puo'   essere   richiesta   anche
          l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso
          semplice.
            Quarta qualifica: attivita' amministrative o tecniche con
          conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.
            Attivita'     amministrativo-contabili,     tecniche    e
          tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel
          ramo    amministrativo    e    contabile   e   preparazione
          specializzata  in  quello tecnico-manuale, con capacita' di
          utilizzazione  di  mezzi  o  strumenti  complessi o di dati
          nell'ambito di procedure predeterminate.
            Le  prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini
          valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione
          a rischi specifici.
            Quinta  qualifica: attivita' con conoscenza specialistica
          e responsabilita' di gruppo.
            Attivita' professionali richiedenti preparazione tecnica,
          o  particolari  conoscenze  nella  tecnologia del lavoro, o
          perizia  nell'esecuzione, o interpretazione di disegni o di
          grafici  e  relative elaborazioni. Possono comportare anche
          responsabilita'  di guida e di controllo tecnico-pratico di
          altre persone.
            Sesta qualifica: attivita' con conoscenze professionali e
          responsabilita' di unita' operative.
            Attivita'  nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito
          di  prescrizioni  di  massima riferite a procedure o prassi
          generali;  particolare  apporto di competenze in operazioni
          su   apparati   e   attrezzature,   richiedenti  conoscenze
          particolari   delle   relative   tecnologie;   funzioni  di
          indirizzo  e coordinamento di unita' operative comprendenti
          prestazioni lavorative di minor rilievo.
            Le   prestazioni   lavorative   sono   caratterizzate  da
          responsabilita'  per le attivita' direttamente svolte e per
          il    risultato    conseguito    dalle   unita'   operative
          sottordinate.
            Settima    qualifica:    attivita'    con    preparazione
          professionale  o  con  eventuale  responsabilita' di unita'
          organiche.
            Attivita'  professionali  comportanti  o  preposizione  a
          uffici,   servizi  o  altre  unita'  organiche  non  aventi
          rilevanza   esterna,   con   margini   valutativi   per  il
          perseguimento  dei  risultati,  e  facolta'  di decisione e
          proposta   nell'ambito   di   direttive   generali;  ovvero
          attivita'  di  collaborazione  istruttoria o di studio, nel
          campo     amministrativo     e     tecnico,     richiedente
          specializzazione  e preparazione professionale di settore a
          livello universitario.
            La   preposizione   a  unita'  organiche  comporta  piena
          responsabilita'  per  le  direttive  o istruzioni impartite
          nell'attivita'   di  indirizzo  e  coordinamento  e  per  i
          risultati conseguiti.
            Ottava    qualifica:   attivita'   con   specializzazione
          professionale o con eventuale responsabilita' esterna.
            Attivita' professionali comportanti preposizione a uffici
          o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici;
          ovvero  attivita' di coordinamento e di promozione, nonche'
          di  verifica dei risultati conseguiti, relativamente a piu'
          unita'  organiche  non  aventi  rilevanza  esterna operanti
          nello  stesso  settore,  oppure  attivita'  di  studio e di
          elaborazione   di   piani   e   di   programmi  richiedenti
          preparazione  professionale  di  livello universitario, con
          autonoma  determinazione dei processi formativi e attivita'
          in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.
            Vi  e'  connessa  responsabilita'  organizzativa  nonche'
          responsabilita' esterna per i risultati conseguiti".

          Nota all'art. 1, comma 4:
            Il  testo  dell'art.  6  della  legge  n.  312/1980 e' il
          seguente:
            "Art.  6  (Contingenti  di  qualifica). - Con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei
          mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
          di  concerto  con il Ministro del tesoro, previo parere del
          Consiglio   superiore   della  pubblica  amministrazione  e
          sentite    le    organizzazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale, saranno determinate,
          in  attesa della legge di cui al primo comma del precedente
          art.  5  ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo
          comma  dell'articolo  stesso,  le  dotazioni  organiche  di
          ciascuna  qualifica  e dei profili professionali relativi a
          ciascuna  qualifica  in  relazione ai fabbisogni funzionali
          delle varie amministrazioni.
            Con  gli  stessi  criteri e procedure si provvedera' alle
          successive variazioni.
            Il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
          amministrazione  e quello delle organizzazioni sindacali si
          considerano  acquisiti  se  non  pervenuti  entro 30 giorni
          dalla loro richiesta".