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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980

Art. 2

(Qualifiche funzionali)


Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24.
Le qualifiche sono le seguenti:
Prima qualifica: attività semplici.
Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.
Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.
Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro, o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.
Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.
Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.
Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.
Attività professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.
La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.
Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna.
Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.
Vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.