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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1986, n. 556

Modifiche al regime delle sanzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 1986, n. 759 (in G.U. 19/11/1986, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1986)
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Testo in vigore dal: 20-11-1986
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   dettare
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e  dei  titoli  di  cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 settembre 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1 
 
  1. Agli interessi ed altri  proventi  delle  obbligazioni  e  degli
altri titoli indicati nell'articolo 31  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601,  e  equiparati,  emessi
successivamente alla entrata in vigore del presente decreto,  non  si
applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. 
  2. ((Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere
operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,  ridotta  alla  meta'  relativamente  agli  interessi  ed  altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi  fino  al  30
settembre 1987 e applicata a titolo di imposta  anche  nei  confronti
degli  enti   non   commerciali)).   Si   applica   la   disposizione
dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30  settembre  1983,  n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,  n.
649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi
la differenza tra il valore nominale e  il  prezzo  di  emissione  e'
considerata interesse anticipato. 
  3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: 
    a) a norma dell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29   settembre   1973,   n.   602,   se   operate   dalle
amministrazioni  dello  Stato,  comprese   quelle   con   ordinamento
autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b); 
    b)  mediante  versamento  diretto  alle  sezioni   di   tesoreria
provinciale dello Stato ai  sensi  dell'articolo  3,  secondo  comma,
((lettere d) ed f),)) del  predetto  decreto,  se  operate  da  altri
soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalita'  di  versamento
delle ritenute  da  quest'ultima  operate  sono  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.