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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1986, n. 157

Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1994)
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Testo in vigore dal: 28-5-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista   la   legge   16   febbraio   1942,  n.  426,  e  successive
modificazioni,   sulla  costituzione  e  l'ordinamento  del  Comitato
olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
  Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del
turismo  e  dello  spettacolo,  con la quale sono state trasferite al
predetto  Dicastero  le  funzioni  esercitate  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri nei confronti del C.O.N.I.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n.
530,  recante  norme  di  attuazione della predetta legge 16 febbraio
1942, n. 426;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
  Ritenuta  la necessita' di modificare ed integrare le vigenti norme
di attuazione, sulla base della piu' recente legislazione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1986;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  turismo e dello spettacolo, di
concerto con il Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                         Scopi del Comitato

  1.  Il  Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ha sede in
Roma,  ed  e'  posto  sotto  la vigilanza del Ministero del turismo e
dello spettacolo.
  2.  Esso  persegue  le  finalita'  previste dalla legge 16 febbraio
1942,   n.  426,  e  successive  modificazioni,  in  armonia  con  le
deliberazioni  e  gli  indirizzi del Comitato internazionale olimpico
(C.I.O.).
          Note alle premesse:
            - La legge n. 70/1975 reca disposizioni sul riordinamento
          degli  enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale
          dipendente.
            -  La  legge n. 91/1981 reca norme in materia di rapporti
          tra societa' e sportivi professionisti.

          Nota all'art. 1:
            Per  l'argomento  della  legge  n.  426/1942,  vedi nelle
          premesse.