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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. 530

Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

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Testo in vigore dal:  27-11-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con la quale sono state trasferite al predetto Dicastero le funzioni già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Scopi del Comitato


Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Esso persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).