stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 aprile 1986, n. 115

Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  4-5-1986 al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria spetta una indennità di carica determinata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, tenuto conto della dimensione di tali enti, nonché di parametri di operatività aziendale stabiliti in via generale.
2. Il Ministro del tesoro determina altresì, con proprio decreto, le modalità per la corresponsione dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai sindaci degli enti di cui al precedente comma.
3. È vietato agli amministratori ed ai sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria di partecipare agli utili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 1 (primo comma) della legge n. 14/1978, concernente "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici stabilisce che "le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione.
Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale".
È utile, pertanto, riportare anche il testo dell'art. 1 della stessa legge, ivi citato, del seguente tenore:
"Art. 1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge".

Nota all'art. 1, comma 4:
Il R.D. n. 967/1929 ha approvato il testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria. Si trascrive il contenuto dell'intero art. 21 di tale testo unico, i cui commi primo, terzo e quarto sono stati abrogati dalla legge qui pubblicata:
"Art. 21. - È vietato agli amministratori ed ai sindaci degli enti indicati all'art. 1 di partecipare agli utili ed e vietato agli amministratori di ricevere compensi ed indennità salvo per chi eserciti le funzioni di direttore.
È parimenti vietato agli amministratori, ai direttori ed ai sindaci degli enti suddetti di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, con l'istituto che amministrano e dirigono.
Potranno però eccezionalmente gli istituti di maggiore importanza consentire una medaglia di presenza agli amministratori.
L'ammontare della medaglia di presenza per gli amministratori degli enti di cui all'art. 1 del presente testo unico, sarà determinato nei rispettivi statuti organici degli enti".
Gli "enti di cui all'art. 1", ai quali si riferisce la disposizione sopra riportata, sono appunto le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria.