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LEGGE 2 aprile 1986, n. 106

Modificazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.

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Testo in vigore dal: 30-4-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo  6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e' sostituito
dal seguente:
  "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del
codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio
1970,  n.  300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori
di  cui  all'articolo  2  della  presente  legge  ovvero  a  mansioni
dirigenziali,  che  non  sia  avvenuta  in sostituzione di lavoratori
assenti  con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva
quando  si  sia  protratta  per  il  periodo di tre mesi o per quello
superiore fissato dai contratti collettivi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

          NOTE

          Note al nuovo testo dell'art. 6 della legge n. 190/1985:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  2103,  primo comma, del
          codice civile e il seguente:
            "Art. 2103. (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore di
          lavoro  deve  essere  adibito alle mansioni per le quali e'
          stato  assunto  o  a  quelle  corrispondenti alla categoria
          superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero a
          mansioni  equivalenti  alle  ultime  effettivamente svolte,
          senza  alcuna  diminuzione  della retribuzione. Nel caso di
          assegnazione  a mansioni superiori il prestatore ha diritto
          al   trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta,  e
          l'assegnazione  stessa  diviene definitiva, ove la medesima
          non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore
          assente  con  diritto alla conservazione del posto, dopo un
          periodo  fissato  dai  contratti collettivi, e comunque non
          superiore  a  tre  mesi. Egli non puo' essere trasferito da
          una  unita'  produttiva  ad  un'altra se non per comprovate
          ragioni tecniche, organizzative e produttive".
            -  Il  testo  dell'art.  2  della legge n. 190/1985 e' il
          seguente:
            "Art.  2.  - 1. La categoria dei quadri e' costituita dai
          prestatori  di lavoro subordinato che, pur non appartenendo
          alla   categoria   dei  dirigenti,  svolgano  funzioni  con
          carattere  continuativo  di  rilevante  importanza  ai fini
          dello    sviluppo   e   dell'attuazione   degli   obiettivi
          dell'impresa.
            2.  I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri
          sono  stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o
          aziendale  in relazione a ciascun ramo di produzione e alla
          particolare struttura organizzativa dell'impresa.
            3.  Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di
          cui  al  comma  1  si  applicano  le  norme  riguardanti la
          categoria degli impiegati".