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LEGGE 9 aprile 1986, n. 97

Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
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Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
cessioni e le importazioni di veicoli  di  cilindrata  fino  a  2.000
centimetri cubici, se con motore a  benzina,  e  a  2.500  centimetri
cubici, se con motore Diesel, adattati  ad  invalidi  per  ridotte  o
impedite  capacita'  motorie,   anche   prodotti   in   serie,   sono
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per
cento. ((2)) 
  2. L'aliquota di cui al comma  precedente  si  applica  anche  agli
acquisti e alle importazioni successivi di un  veicolo  del  medesimo
tipo di quello acquistato o importato in  precedenza  con  l'aliquota
ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro  anni  dalla
data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non
opera nel caso in cui dal Pubblico registro  automobilistico  risulti
che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il
periodo suindicato e' stato cancellato  da  detto  registro  a  norma
dell'articolo 61 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
giugno 1959, n. 393. 
  2-bis.  Il  beneficio  della   riduzione   dell'aliquota   relativa
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma  1,  decade  qualora
l'invalido non abbia conseguito la patente di guida  delle  categorie
A, B o C  speciali,  entro  un  anno  dalla  data  dell'acquisto  del
veicolo.  Entro  i  successivi  tre  mesi  l'invalido   provvede   al
versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto  pagata
e  l'imposta  relativa  all'aliquota  in  vigore   per   il   veicolo
acquistato. 
  3. Con decreto del  Ministro  delle  finanze  saranno  stabiliti  i
criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per  l'applicazione  delle
disposizioni della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 53-bis, comma 2)
che "All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986,  n.  97,  le
parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con  motore
a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con  motore  Diesel"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cilindrata  fino  a  2.000  centimetri
cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se
con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a  150  kW  se
con motore elettrico"".