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LEGGE 9 aprile 1986, n. 97

Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
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Testo in vigore dal:  27-4-1986 al: 17-2-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.
2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Nota all'art. 1, comma 3:

Il D.P.R. n. 393/1959 approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Il testo vigente dell'art. 61 del predetto testo unico è il seguente:

"Art. 61. (Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distribuzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di circolazione e la targa.
Detto ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne dà immediata notizia all'ispettorato della motorizzazione civile, al quale trasmette la carta di circolazione e la targa del veicolo.
Chiunque viola la disposizione del comma primo e punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila".
L'importo minimo e massimo dell'ammenda, indicato nel terzo comma dell'art. 61 sopra riportato, è stato moltiplicato per cinque per effetto del secondo comma dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).