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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1986, n. 68

Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1986)
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Testo in vigore dal: 24-3-1986
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto
1983,  registrato  alla  Corte  dei  conti  l'11 agosto 1983 (Atti di
Governo,  registro n. 48, foglio n. 9) con il quale all'on. avv. Remo
Gaspari,  Ministro  senza  portafoglio, e' stato conferito l'incarico
della funzione pubblica;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
settembre  1983,  registrato  alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983,
registro  n.  8,  foglio  n.  212,  con  il  quale il Ministro per la
funzione  pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  all'esercizio,  tra  l'altro,  delle  funzioni spettanti al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 29 marzo
1983,  n.  93,  e  degli  adempimenti concernenti il pubblico impiego
rimessi  da  disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
  Visti  gli  articoli  1  e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che
disciplinano   l'ambito   di   applicazione  della  legge  stessa  ed
individuano,  con  alcune  eccezioni  per  particolari  categorie  di
personale,  le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui
si applica la legge medesima;
  Visto  il primo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
che  prevede  il  raggruppamento dei pubblici dipendenti in un numero
limitato  di  comparti di contrattazione collettiva e la stipulazione
tra  le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale di un solo
accordo per ciascun comparto;
  Visto  l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
che  prevede  l'inclusione  in ciascun comparto di dipendenti di piu'
settori   della  pubblica  amministrazione  omogenei  o  affini,  nel
rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite;
  Visto  il  secondo  comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n.
93,  che  fissa  il procedimento per la determinazione del numero dei
comparti e la composizione degli stessi;
  Visto  l'accordo raggiunto in data 21 dicembre 1984 fra il Ministro
per  la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul   piano   nazionale   C.G.I.L.,   C.I.S.L.,  U.I.L.,  C.I.D.A.  e
C.I.S.N.A.L.;  accordo  cui  hanno aderito la C.I.S.A.L. nella stessa
data del 21 dicembre 1984 e successivamente la CONF.S.A.L. in data 12
luglio  1985, la C.I.S.A.S. in data 25 luglio 1985 e la CONF.E.D.I.R.
in data 31 luglio 1985 e la CONFAIL in data 29 ottobre 1985;
  Visto l'accordo integrativo del precedente accordo 21 dicembre 1984
raggiunto  fra  il  Ministro  per la funzione pubblica - delegato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali
maggiormente   rappresentative  sul  piano  nazionale  il  giorno  11
febbraio  1986  con  C.G.I.L.  -  C.I.S.L.  -  U.I.L. ed il giorno 12
febbraio 1986 con la C.I.S.N.A.L.;
  Visto  l'art.  21  del ((decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 348;))
  Sentite  le  regioni,  alle  quali  gli accordi sopra indicati sono
stati trasmessi rispettivamente in data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio
1986;
  Viste  le  comunicazioni degli accordi sopra indicati effettuate al
Senato  della Repubblica ed alla Camera dei, deputati rispettivamente
in data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio 1986;
  Visto  il  parere  della  I  sezione  del Consiglio di Stato del 15
febbraio 1985;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 6 agosto 1985 e del 27 febbraio 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;

                              E M A N A

il seguente decreto:
                               Art. 1.
      Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

  I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e
nel  primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego
29  marzo  1983,  n.  93,  sono  raggruppati nei seguenti comparti di
contrattazione collettiva:
    1) comparto del personale dipendente dai Ministeri;
    2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;
    3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non
economici  da  esse  dipendenti,  dei  comuni,  delle province, delle
comunita' montane, loro consorzi ed associazioni;
    4)  comparto  del personale delle aziende e delle amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo;
    5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
    6)  comparto  del  personale  delle  istituzioni  e degli enti di
ricerca e sperimentazione;
    7) comparto del personale della scuola;
    8) comparto del personale dell'universita'.