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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1986, n. 68

Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1986)
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Testo in vigore dal:  21-3-1986 al: 23-3-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1983 (Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 9) con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8, foglio n. 212, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che disciplinano l'ambito di applicazione della legge stessa ed individuano, con alcune eccezioni per particolari categorie di personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui si applica la legge medesima;
Visto il primo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede il raggruppamento dei pubblici dipendenti in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva e la stipulazione tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale di un solo accordo per ciascun comparto;
Visto l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede l'inclusione in ciascun comparto di dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite;
Visto il secondo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che fissa il procedimento per la determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi;
Visto l'accordo raggiunto in data 21 dicembre 1984 fra il Ministro per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A. e C.I.S.N.A.L.; accordo cui hanno aderito la C.I.S.A.L. nella stessa data del 21 dicembre 1984 e successivamente la CONF.S.A.L. in data 12 luglio 1985, la C.I.S.A.S. in data 25 luglio 1985 e la CONF.E.D.I.R. in data 31 luglio 1985 e la CONFAIL in data 29 ottobre 1985;
Visto l'accordo integrativo del precedente accordo 21 dicembre 1984 raggiunto fra il Ministro per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale il giorno 11 febbraio 1986 con C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. ed il giorno 12 febbraio 1986 con la C.I.S.N.A.L.;
Sentite le regioni, alle quali gli accordi sopra indicati sono stati trasmessi rispettivamente in data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio 1986;
Viste le comunicazioni degli accordi sopra indicati effettuate al Senato della Repubblica ed alla Camera dei, deputati rispettivamente in data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio 1986;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1985 e del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva


I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
1) comparto del personale dipendente dai Ministeri;
2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;
3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi ed associazioni;
4) comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
6) comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
7) comparto del personale della scuola;
8) comparto del personale dell'università.
NOTE

Note alle premesse:
- Con la legge n. 93/1983 è stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego. Gli articoli 1 e 26 di detta legge sono riportati nella nota dell'art. 1. Si trascrive l'art. 5 di detta legge:
"Art. 5. (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.
La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.
Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini".
- Il D.P.R. n. 348/1983 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali". Il testo dell'art. 21 è il seguente:
"Art. 21. (Questioni peculiari di interesse medico). - Si riconosce che nella materia contrattuale del comparto della sanità esistono questioni peculiari di esclusivo o prevalente interesse del personale medico, quali il tempo pieno cd il tempo definito, l'emergenza medica (guardia e pronta disponibilita), la libera professione, l'attività ambulatoriale specialistica, l'aggiornamento professionale specifico per il medico, le indennità mediche.
La definizione degli istituti di cui sopra in sede di confronto avviene con le rappresentanze sindacali mediche nazionali firmatarie del presente accordo.
Le predette questioni che si configurano in singoli istituti o in aspetti particolari di essi, ai vari livelli di negoziato previsto dalla normativa generale, saranno oggetto di momenti di trattazione specifica da ricondurre successivamente nell'ambito della trattativa generale, quale specificità nella unicità contrattuale".

Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo degli articoli 1 e 26 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego):
"Art. 1. (Ambito di applicazione della legge). - Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.
I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".
"Art. 26. (Disposizioni speciali). - La presente legge si applica anche ai dipendenti degli istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio.
Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.
Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonché dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
- La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Il titolo I di detta legge si occupa del personale dei Ministeri. Il quarto comma dell'art. 66 della predetta legge concerne il personale amministrativo della carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
- Il D.P.R. n. 752/1976 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego". Gli articoli 7 e 8 del predetto decreto riguardano i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella provincia di Bolzano e in quella di Trento in uffici aventi competenza regionale nonché l'istituzione di ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia di Bolzano.