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LEGGE 24 febbraio 1986, n. 37

Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale.

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Testo in vigore dal:  25-2-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, che ha recepito l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985, si applica anche ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo all'indennità integrativa speciale, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al personale il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.
2. Al personale richiamato nel precedente comma ed a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto stesso si applica fino al 31 dicembre 1989.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 13/1986 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87". Si trascrive il testo dell'art. 16 di detto decreto:
"Art. 16. (Modifica del meccanismo della indennità integrativa speciale).
1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita è modificato come segue:
a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento è arrotondato sulla seconda cifra decimale;
b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 585.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.
I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.
La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, più l'indennità integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;
c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio è determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00.
2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalità e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennità di contingenza.
3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sarà assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".
- La legge n. 93/1983 ha per titolo: "Legge-quadro sul pubblico impiego".