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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 26

Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1989)
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Testo in vigore dal:  4-3-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalità e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia e concernenti:
a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;
b) la ricerca scientifica e tecnologica;
c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione.
2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995.