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DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1986, n. 1

Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1986)
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Testo in vigore dal:  5-1-1986 al: 5-3-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 gennaio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 - (Determinazione dell'imposta). - L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 6 milioni di lire 12 per cento;
oltre 6 Fino a 12 milioni di lire 22 per cento;
oltre 12 fino a 30 miliOni di lire 28 per cento;
oltre 30 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;
oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;
oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;
oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;
oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;
oltre 600 milioni di lire 62 per cento".