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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1985, n. 699

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 31 gennaio 1986, n. 14 (in G.U. 04/02/1986, n.28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1986)
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Testo in vigore dal: 6-12-1985
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334,  convertito  nella
legge  2  giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una   imposta   di
fabbricazione  sugli  oli  minerali  e  sui   prodotti   della   loro
lavorazione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente  modificazioni  al
regime  fiscale  dei  prodotti  petroliferi  e  del  gas  metano,   e
successive modificazioni; 
  Ritenuta la necessita'  e  l'urgenza  di  modificare  l'imposta  di
fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 1985; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. L'imposta di fabbricazione e la  corrispondente  sovrimposta  di
confine sulle  benzine  speciali  diverse  dall'acquaragia  minerale,
sulla  benzina  e  sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante  sono
aumentate da L. 64.163 a L. 72.214 per ettolitro, alla temperatura di
15° centigradi. 
  2. L'aliquota  agevolata  dell'imposta  di  fabbricazione  e  della
corrispondente sovrimposta di  confine  prevista  dalla  lettera  B),
punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973,  n.  32,
ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio
1982, n. 44, e successive modificazioni, per  la  benzina  acquistata
dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e'  aumentata
da L. 43.694 a L. 51.745  per  ettolitro,  alla  temperatura  di  15°
centigradi. 
  3. L'aliquota  agevolata  dell'imposta  di  fabbricazione  e  della
corrispondente sovrimposta di  confine  prevista  dalla  lettera  E),
punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e
successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4",
destinato all'Amministrazione della  difesa,  e'  aumentata  da  lire
6.416,30 a  L.  7.221,40  per  ettolitro,  alla  temperatura  di  15°
centigradi, relativamente al quantitativo  eccedente  il  contingente
annuo di tonnellate 18.000 sulle  quali  e'  dovuta  l'imposta  nella
misura normale stabilita per la benzina. 
  4. Le aliquote agevolate  dell'imposta  di  fabbricazione  e  della
corrispondente sovrimposta di  confine  previste  dalle  lettere  D),
punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B,  rispettivamente
per il petrolio lampante per uso  di  illuminazione  e  riscaldamento
domestico e per gli oli da  gas  da  usare  come  combustibili,  sono
aumentate da L. 10.000 a L. 11.250 e da L. 11.635  a  L.  12.906  per
ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. 
  5. Le  aliquote  ridotte  dell'imposta  di  fabbricazione  e  della
corrispondente sovrimposta di  confine  previste  dalla  lettera  H),
punti 1-b), 1-c) e 1-d),  della  predetta  tabella  B,  per  gli  oli
combustibili  diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi   e
fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.233 a  L.  4.614,
da L. 4.880 a L. 5.337 e da L. 13.252 a L. 14.733 per quintale. 
  6. Gli aumenti  di  aliquote  stabiliti  nei  precedenti  commi  si
applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie,  dai  depositi
doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento
dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantita' superiore a
trenta quintali, dagli esercenti depositi di  oli  minerali  per  uso
commerciale e, in quantita' superiore  a  quaranta  ettolitri,  dagli
esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione  stradale
di carburanti. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  9  della
legge  11  maggio  1981,  n.  213,  e  del  successivo  articolo  10,
sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.