LEGGE 26 dicembre 1981, n. 777

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL. Modifica alla legge 11 maggio 1981, n. 213.

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Testo in vigore dal: 31-12-1981
                               Art. 2.

  L'articolo 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  10.  -  Chiunque  omette di presentare la denuncia di cui al
precedente  articolo  o  presenta  denuncia  inesatta o in ritardo e'
punito  con  la  pena  pecuniaria  dal doppio al decuplo dell'imposta
frodata o che si sia tentato di frodare.
  La  pena  pecuniaria  e' ridotta ad un decimo del minimo quando sia
stata  presentata  denuncia,  riconosciuta  regolare,  entro i cinque
giorni   successivi  alla  scadenza  del  termine  di  trenta  giorni
stabilito nello stesso precedente articolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Ventimiglia, addi' 26 dicembre 1981

                               PERTINI

                                                  SPADOLINI - FORMICA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA