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LEGGE 26 dicembre 1981, n. 777

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL. Modifica alla legge 11 maggio 1981, n. 213.

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Testo in vigore dal:  31-12-1981

Art. 2


L'articolo 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981

PERTINI SPADOLINI - FORMICA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA