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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1984, n. 1220

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110, recante istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-11-1985
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n.
1110, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1982, registro n.
13, foglio n. 16, con il quale,  in  attuazione  del  disposto  degli
articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed  in  aderenza
alle tabelle di equiparazione fissate dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981,  registrato  alla  Corte  dei
conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n.  106,  e'
stato istituito con decorrenza 1 gennaio 1981,  presso  il  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, ed ai fini  dell'inquadramento  del
personale degli enti interessati  a  provvedimenti  di  soppressione,
scorporo  o  riforma,  il  ruolo  speciale   previsto   dall'articolo
24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  febbraio  1983,
n. 1095, registrato alla  Corte  dei  conti  il  30  settembre  1983,
registro n. 11, foglio n. 306, con il quale, a parziale modifica  del
decreto sopra citato, la dotazione organica prevista  in  sei  unita'
per la qualifica funzionale amministrativa e' stata ripartita in  una
unita' amministrativa e cinque tecniche; 
  Visto l'art. 24-quinquies del decreto-legge 30  dicembre  1979,  n.
663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di  conversione  29
febbraio 1980, n. 33, che prevede l'inquadramento nei ruoli  speciali
anche del personale proveniente da enti  di  sviluppo  ancorche'  non
inquadrato nei ruoli unici dello Stato; 
  Attesa la necessita' di far luogo  alla  modifica  della  dotazione
organica  dell'istituito  ruolo   speciale   ai   fini   di   operare
successivamente l'inquadramento anche del personale proveniente dagli
enti di sviluppo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
aprile 1983, registrato alla Corte  dei  conti  il  29  agosto  1983,
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 222, con il quale cosi' come  per
il personale proveniente da enti  soppressi  sono  state  determinate
anche per il personale in parola apposite  tabelle  di  equiparazione
tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni  giuridiche
rivestite presso gli enti di provenienza; 
  Considerata la omogeneita' delle due tabelle di equiparazione; 
  Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  La dotazione organica del ruolo speciale di  cui  in  premessa  con
riferimento all'inquadramento che con successivo provvedimento  sara'
operato  nei  confronti  del  personale  proveniente  dagli  enti  di
sviluppo, e' modificata  secondo  la  tabella  allegata  al  presente
decreto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 13 novembre 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e 
                                delle foreste 
                              GORIA, Ministro del tesoro 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1985 
  Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 4