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LEGGE 7 agosto 1985, n. 427

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
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Testo in vigore dal:  5-9-1985 al: 31-12-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici
1. È istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il consiglio dei consulenti economici cui è affidato il compito di:
1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici internazionali, all'uopo istituendo apposita unità statistica per i necessari collegamenti con l'ISTAT;
2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato annuale e pluriennale;
3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la Direzione generale del tesoro;
4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell'attività di controllo sulla finanza pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.
2. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale capo suo delegato, è composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente ed è coadiuvato da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.
3. I membri ed il segretario del consiglio dei consulenti economici sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del ragioniere generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione; essi restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere confermati.
4. Il consiglio dei consulenti economici può essere integrato da membri esterni, in numero non superiore al 50 per cento di cui al precedente comma 2, aventi specifica competenza in materia, i quali possono essere nominati per la durata di un anno con decreto del Ministro del tesoro, su designazione del ragioniere generale dello Stato. Con lo stesso decreto viene stabilito il relativo compenso da corrispondere.
5. Il consiglio si riunisce collegialmente almeno una volta al mese per coordinare i lavori compiuti e programmare quelli futuri.