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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. 1200

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/1987)
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-7-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
                           Articolo unico 
 
  Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti: 
    tecnica e diagnostica delle autopsie; 
    enzimologia; 
    metodologia biochimica; 
    istochimica patologica; 
    terapia medica; 
    medicina dello sport; 
    angiologia; 
    tossicologia forense; 
    ematologia forense; 
    auxologia; 
    oncologia pediatrica; 
    gastroenterologia pediatrica; 
    fisiopatologia chirurgica; 
    metodologia clinica; 
    ((fisiopatologia medica)). 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                    FALCUCCI, Ministro della pubblica 
                                istruzione 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1985 
  Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 68