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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. 1179

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/1987)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-11-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato  con  regio
decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
                           Articolo unico 
 
  Art. 222 - il testo a partire da: "Al secondo anno vengono  inoltre
aggiunti i seguenti insegnamenti: ..." fino al termine e' soppresso e
sostituito come segue: 
  "Al secondo anno vengono inoltre aggiunti i seguenti insegnamenti: 
    per il corso di laurea in ingegneria civile edile: 
10) disegno II (civile); 
    per il corso di laurea in ingegneria civile idraulica: 
10) topografia (insegnamento  del  triennio  obbligatorio  sul  piano
nazionale); 
    per il corso di laurea in ingegneria civile trasporti: 
10) probabilita' e statistica (insegnamento del triennio obbligatorio
sul piano della facolta); 
    per i corsi di  laurea  in  ingegneria  aeronautica  e  navale  e
meccanica:  10)  chimica   applicata   (insegnamento   del   triennio
obbligatorio sul piano nazionale); 
    per il corso di laurea in ingegneria meccanica: 
10) programmazione  dei  calcolatori  elettronici  (insegnamento  del
triennio obbligatorio della facolta); 
    per il corso di laurea in  ingegneria  chimica:  10)  chimica  II
(insegnamento del triennio sul piano della facolta); 
    per il corso di laurea in  ingegneria  navale  e  meccanica:  11)
tecnologie  generali  dei  materiali   (insegnamento   del   triennio
obbligatorio sul piano della facolta); 
    per il corso di laurea in ingegneria ((elettrotecnica)): 
10) programmazione  dei  calcolatori  elettronici  (insegnamento  del
triennio obbligatorio sul piano della facolta)". 
  Art. 224 - nell'elenco degli  insegnamenti  obbligatori  sul  piano
nazionale del corso di laurea in ingegneria civile sezione  idraulica
e' soppresso l'insegnamento di "topografia". 
  Nell'art. 226, concernente gli insegnamenti  per  il  conseguimento
della laurea in ingegneria meccanica, all'elenco  degli  insegnamenti
obbligatori  sul  piano  nazionale  e'  aggiunto  l'insegnamento   di
"chimica applicata"; nell'elenco degli insegnamenti  obbligatori  sul
piano della facolta' sono soppressi gli insegnamenti di: 
    chimica industriale; 
    programmazione dei calcolatori elettronici; 
    metallurgia e metallografia, 
    ((Misure e norme di collaudo)); 
  e sono inseriti i seguenti insegnamenti: 
    complementi di matematica; 
    meccanica delle vibrazioni. 
  Inoltre il numero degli insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di
cui  all'art.  232,  raggruppati  a  costituire  gli   indirizzi   di
specializzazione, e' modificato da "cinque" a "sei". 
  Art. 227 - nell'elenco degli  insegnamenti  obbligatori  sul  piano
della facolta' del corso di laurea in  ingegneria  ((elettrotecnica))
e'  soppresso  l'insegnamento  di  "programmazione  dei   calcolatori
elettronici". 
  Nell'art.  228,  concernente  il  corso  di  laurea  in  ingegneria
chimica,  all'elenco  degli  insegnamenti   obbligatori   sul   piano
nazionale e' aggiunto l'insegnamento di "chimica fisica"; nell'elenco
degli  insegnamenti  obbligatori  sul  piano  della   facolta'   sono
soppressi gli insegnamenti di: 
    chimica II; 
    misure e controllo; 
ed e' inserito l'insegnamento di "dinamica e controllo  dei  processi
chimici". 
  Art. 229 - nell'elenco degli  insegnamenti  obbligatori  sul  piano
della facolta' del corso di laurea in ingegneria navale  e  meccanica
l'insegnamento di "macchine marine" cambia la denominazione in quella
di "impianti di propulsione navale". 
  Art. 230 - all'elenco  degli  insegnamenti  obbligatori  sul  piano
della facolta' del corso  di  laurea  in  ingegneria  aeronautica  e'
aggiunto   l'insegnamento   di   "programmazione   dei    calcolatori
elettronici". 
  Inoltre il numero degli insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di
cui  all'art.  232,  raggruppati  a  costituire  gli   indirizzi   di
specializzazione, e' modificato da "sei" a "cinque". 
  Art. 231 - all'elenco  degli  insegnamenti  obbligatori  sul  piano
della facolta' del corso  di  laurea  in  ingegneria  elettronica  e'
aggiunto l'insegnamento di "calcolatori elettronici". 
  Inoltre il numero degli insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di
cui  all'art.  232,  raggruppati  a  costituire  gli   indirizzi   di
specializzazione, e' modificato da "sei" a "cinque". 
  Art. 232 - nell'elenco degli insegnamenti a scelta  dello  studente
sono soppressi i seguenti insegnamenti: 
    analisi e simulazione dei processi; 
    apparecchiature elettriche ausiliarie; 
    applicazioni di elettronica; 
    calcolatori elettronici; 
    chimica analitica e strumentazione; 
    complementi di controllo; 
    dinamica del volo spaziale; 
    elementi costruttivi di missili; 
    elettronica delle forme d'onde; 
    estimo navale; 
    fisica III; 
    impianti per la produzione di energia; 
    Impianti termotecnici; 
    meccanica dei mezzi plurifasici; 
    organizzazione dei servizi aerei; 
    progetto di macchine marine; 
    regolazione e controlli industriali; 
    sistemi oleodinamici e pneumatici; 
    stabilita' dell'equilibrio e calcolo delle strutture  in  tecnica
del freddo; 
    tecniche di controllo dei processi aleatori; 
    teoria e tecnica delle vibrazioni. 
  Sono aggiunti i seguenti insegnamenti: 
    affidabilita' e sicurezza nell'industria chimica; 
    analisi dei sistemi elettrici di potenza; 
    analisi strumentale e prove su materiali; 
    complementi di controlli; 
    complementi di meccanica applicata alle macchine; 
    controllo dei sistemi stocastici; 
    elaborazione dei dati biomedici; 
    energetica; 
    impianti di condizionamento; 
    microelettronica; 
    tecnica del controllo ambientale; 
    teoria delle onde e comportamento della nave in mare ondoso; 
    impianti navali; 
    metallurgia e metallografia; 
    misure e norme di collaudo. 
  Inoltre nel medesimo elenco  e'  modificata  la  denominazione  dei
seguenti insegnamenti come segue: 
 
    

=====================================================================
               Da                |                A
=====================================================================
Cinetica chimica                 |Ingegneria delle reazioni chimiche
Cinetica diffusionale            |Principi di ingegneria biochimica
Fenomeni di trasporto in fluidi  |Principi di ingegneria chimica II

=====================================================================
               Da               |                 A
=====================================================================
|Misure sulle macchine e gli impianti
Misure elettriche II (collaudi) |elettrici
---------------------------------------------------------------------
Sicurezza delle navi nucleari   |Sicurezza della nave
---------------------------------------------------------------------
Tribologia                      |Tribologia e lubrificazione
---------------------------------------------------------------------
                                |Conversione statica della energia
Conversione statica dell'energia|elettrica

    
 
  L'insegnamento di "teoria e tecnica  delle  vibrazioni"  cambia  la
denominazione  in  quella  di  "meccanica  delle  vibrazioni"  ed  e'
eliminato dall'art. 232 e trasferito nell'art. 226. 
  Gli articoli 233, 234 e  235,  sono  soppressi  e  sostituiti  come
appresso: 
  Art. 233. - Per essere ammesso all'esame  di  laurea,  lo  studente
deve avere seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  delle  materie
contenute nell'ultimo piano di studi approvato, qualora non segua  il
piano di studio previsto dall'ordinamento didattico vigente - tabella
XXIX. 
  Art. 234. - Gli esami di profitto consistono di norma in una  prova
orale  sulle  materie  e  in  una  discussione  sui  risultati  delle
esercitazioni e sui progetti. 
  L'esame di laurea consiste nella discussione di elaborati  all'uopo
preparati dai candidati. 
  Le modalita' di svolgimento degli elaborati e dell'esame di  laurea
sono stabilite dal consiglio di facolta'  con  apposito  regolamento,
nel rispetto di quanto stabilito dal R.S. n. 1269 del 4 giugno 1938. 
  Art. 235. - Per i  laureati  che  intendono  conseguire  presso  la
facolta' di ingegneria una seconda laurea il  consiglio  di  facolta'
da' luogo alla  convalida  di  esami  sostenuti  e  fissa  l'anno  di
iscrizione. Tale procedura vale anche per gli studenti che  intendono
trasferirsi da altra facolta' o passare da  uno  ad  altro  corso  di
laurea della facolta' di ingegneria. 
  Fermo resta che per i laureati la durata complessiva  degli  studi,
tenuto  conto  degli  anni  gia'  seguiti  nel  corso  di  laurea  di
provenienza, non puo' essere inferiore a sei anni. 
  Nell'art.  240,  concernente  gli  istituti   della   facolta'   di
ingegneria, il secondo comma e' soppresso e sostituito come segue: 
  "Per il funzionamento  e  l'organizzazione  dei  suddetti  istituti
polidisciplinari,  si  fa  rinvio  a  quanto  stabilito  in   materia
dall'art. 88 del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
1982, n. 382". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                  FALCUCCI, Ministro della pubblica 
                                  istruzione 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 aprile 1985 
  Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 145