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LEGGE 17 aprile 1985, n. 141

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/1988)
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Testo in vigore dal: 12-5-1988
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni  di  cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n.
177,  spettanti  per  le  cessazioni dal servizio relative ai periodi
indicati  nei  successivi  articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere
dal  1  gennaio  1984 di un importo determinato in base alle aliquote
percentuali   stabilite   dagli   articoli  medesimi,  da  applicarsi
sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennita'
integrativa  speciale,  delle  quote  di aggiunta di famiglia e degli
emolumenti   accessori   previsti   per   i   titolari   di  pensione
privilegiata.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1985  le  pensioni  di  cui al comma
precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui
al  comma  stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento
ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella
tabella   allegata   alla   presente   legge.   Per  le  pensioni  di
reversibilita'  l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60
per cento.
  Gli  aumenti  percentuali  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  da
computare  sull'importo  delle singole pensioni in atto alla data del
31 dicembre 1981.
  Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni
dei  graduati  e militari di truppa delle categorie in congedo di cui
al successivo articolo 5.
  L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il
trattamento  di  quiescenza  al  personale  degli  uffici  locali, ai
titolari  di  agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e della Cassa
integrativa  di  previdenza  per il personale telefonico statale e' a
carico del Fondo e della Cassa predetti. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n.
501   (in   G.U.   1a   s.s.   11/05/1988,   n.  19),  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  degli artt. 1, 3, primo comma, e 6
della  legge  17  aprile  1985, n. 141 ("Perequazione dei trattamenti
pensionistici  in atto dei pubblici dipendenti"), nella parte in cui,
in  luogo  degli  aumenti  ivi previsti, non dispongono, a favore dei
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonche' dei
procuratori  e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente
al  1›  luglio  1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni
competenti,  della  pensione  sulla  base  del  trattamento economico
derivante  dall'applicazione  degli  artt. 3 e 4 della legge 6 agosto
1984,  n.  425  ("Disposizioni  relative al trattamento economico dei
magistrati"), con decorrenza dalla data del 1› gennaio 1988."