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LEGGE 29 marzo 1985, n. 113

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                         Albo professionale 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)). 
  2. Si intendono privi  della  vista  coloro  che  sono  colpiti  da
cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore  ad  un
decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti. 
  3. ((Nell'elenco di cui all'articolo 6,  comma  7,  della  presente
legge)) vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione
di centralinista telefonico secondo le norme previste dal  successivo
articolo 2. 
  L'iscrizione ((nell'elenco)) e' subordinata alla presentazione  dei
seguenti documenti: 
    a) diploma di centralinista telefonico; 
    b) certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale del luogo
di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di
formazione professionale, da cui risulti che il richiedente e'  privo
della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo
in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente
da altre minorazioni che  potrebbero  impedire  l'espletamento  della
funzione di centralinista telefonico. 
  4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i  privi  della
vista possono essere iscritti ((nell'elenco di  cui  all'articolo  6,
comma 7, della presente legge)) su presentazione di domanda, ((...)),
alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla  lettera
b) del predetto comma ed una dichiarazione del datore  di  lavoro  da
cui risulti che il lavoratore svolge  mansioni  di  centralinista  da
almeno sei mesi.