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LEGGE 29 marzo 1985, n. 113

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
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vigente al 09/10/2024
Testo in vigore dal:  24-9-2015
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Albo professionale
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151))
.
2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
3.
((Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge))
vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2.
L'iscrizione
((nell'elenco))
è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
a) diploma di centralinista telefonico;
b) certificato, rilasciato dall'unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.
4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della vista possono essere iscritti
((nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge))
su presentazione di domanda,
((...))
, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.