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LEGGE 25 marzo 1985, n. 107

Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

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Testo in vigore dal: 16-4-1985
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Salvo quanto disposto nel capo IV del titolo I  del  libro  II  del
codice penale, le pene previste per i reati consumati  o  tentati  di
omicidio volontario, lesioni volontarie, minaccia, percosse, violenza
privata, sequestro di  persona,  sequestro  di  persona  a  scopo  di
estorsione,  sequestro  di  persona  a  scopo  di  terrorismo  o   di
eversione, rapina, estorsione, in danno di  persona  che  gode  della
speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione per la
prevenzione  e  la  repressione   dei   reati   contro   le   persone
internazionalmente  protette,  compresi   gli   agenti   diplomatici,
adottata a New York il 14 dicembre 1973, sono aumentate da  un  terzo
alla meta', quando tali reati sono determinati, anche indirettamente,
dalle funzioni esercitate dalla persona offesa. 
  Le pene previste per i reati consumati e tentati di  violazione  di
domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati
appartenenti alle persone indicate nel comma precedente  o  contro  i
mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone,  sono  aumentate
da un terzo alla meta', quando tali  reati  sono  determinati,  anche
indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.