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LEGGE 25 marzo 1985, n. 106

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2021)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-4-1985
al: 28-4-2006
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  apparecchi  utilizzati  per  il  volo  da  diporto o sportivo,
sempreche'  compresi  nei  limiti indicati nell'allegato annesso alla
presente   legge,   non   sono   considerati   aeromobili   ai  sensi
dell'articolo 743 del codice della navigazione.
  Gli  apparecchi  di  cui  al  comma  precedente, eccedenti i limiti
indicati  nell'allegato  annesso  alla  presente legge, sono soggetti
alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.
  Il  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio  decreto,  determina le
modifiche  e  le  integrazioni da apportare all'allegato annesso alla
presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione
della  tecnica  e  alla  sicurezza  della  navigazione  e del volo da
diporto o sportivo.
          NOTE

          Nota all'art. 1, primo comma:
            -  Il testo dell'art. 743 del codice della navigazione e'
          il seguente:
            "Art.  743.  Nozione  di  aeromobile. - Per aeromobile si
          intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone
          o cose da un luogo ad un altro.
            Le   distinzioni   degli   aeromobili,  secondo  le  loro
          caratteristiche, sono stabilite dal regolamento".