stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 marzo 1985, n. 106

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2021)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  16-4-1985 al: 28-4-2006
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, semprechè compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.
NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:
- Il testo dell'art. 743 del codice della navigazione è il seguente:
"Art. 743. Nozione di aeromobile. - Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono stabilite dal regolamento".