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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 1166

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-4-1985
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Urbino, approvato con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  All'art.  37,  relativo al corso di laurea in economia e commercio,
nell'elenco   degli   insegnamenti  complementari  sono  soppressi  i
seguenti:
    diritto della navigazione;
    economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
    tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
    storia delle esplorazioni geografiche;
    lingua araba;
    lingua albanese;
    lingua ungherese;
    lingua russa;
    lingua cecoslovacca;
    lingua serbo-croata;
    economia montana e forestale;
    organizzazione delle imprese industriali;
    tecnica delle operazioni di Borsa;
    scienza delle finanze e diritto finanziario II;
    economia politica III;
    diritto sindacale italiano e comparato;
    diritto della previdenza sociale;
    scienza dell'amministrazione;
    diritto privato comparato;
    diritto agrario;
    teoria dei campioni;
    statistica metodologica;
    metodologia e tecnica della ricerca sociale;
    economia della popolazione;
    sociologia politica;
    sociologia economica;
    storia dei Paesi in via di sviluppo;
    storia della popolazione.
  Nel  medesimo  articolo sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti
complementari:
    economia aziendale;
    organizzazione aziendale;
    programmazione e controllo;
    politiche e strategie aziendali;
    organizzazione del lavoro;
    tecnica del mercato mobiliare;
    ragioneria bancaria ed assicurativa;
    economia degli intermediari finanziari;
    economia delle aziende industriali;
    economia delle aziende commerciali (di servizi);
    gestione del personale e tecniche di retribuzione;
    economia dei gruppi e delle concentrazioni industriali;
    tecnica bancaria;
    tecnica professionale;
    economia della distribuzione commerciale;
    economia delle aziende pubbliche;
    programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche;
    revisione aziendale;
    organizzazione delle aziende di credito;
    diritto fallimentare;
    diritto penale commerciale;
    economia regionale;
    politica economica regionale;
    finanza degli enti locali;
    teoria e politica dello sviluppo economico;
    economia sanitaria;
    economia delle fonti di energia;
    economia delle localizzazioni;
    storia dell'agricoltura;
    storia dell'industria;
    statistica sociale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1984

                               PERTINI

                              FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                                istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1985
  Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 399