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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1984, n. 859

Ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 20 (in G.U. 18/02/1985, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1987)
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Testo in vigore dal:  21-12-1984 al: 18-2-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni volte a consentire l'avvio del ripianamento finanziario delle gestioni portuali, al fine di evitare, tra l'altro, che, a causa delle difficoltà di cassa degli enti ed aziende portuali e della conseguente impossibilità di erogare le retribuzioni ai dipendenti degli enti in questione, i porti nazionali possano essere interessati da agitazioni sindacali che paralizzerebbero i traffici marittimi nazionali ed internazionali, stabilendo, tuttavia, al tempo stesso, alcuni immediati correttivi ai meccanismi determinativi di oneri per gli enti ed aziende portuali, in materia di spesa per il personale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini sono autorizzati ad effettuare anticipazioni di cassa nel limite dei disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983 per ciascun ente o azienda e comunque per una somma non superiore a quella che per singolo ente od azienda è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione dei porti italiani.
2. Le anticipazioni di cui al precedente comma 1, al netto degli interessi maturati al 31 dicembre 1984, valutati in lire 12 miliardi, da corrispondere agli istituti tesorieri, non possono nel complesso superare il limite di lire 150 miliardi e sono ripianate a carico del bilancio dello Stato mediante rilascio agli istituti tesorieri medesimi di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.
3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato - le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti - e a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1985, valutato in lire 186 miliardi, ivi comprese lire 24 miliardi per interessi sui titoli di Stato, e a quello di lire 24 miliardi, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-87 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.