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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 857

Trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 febbraio 1985, n. 18 (in G.U. 18/02/1985, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  21-12-1984 al: 21-8-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che con proposta di legge presentata al Parlamento l'11 agosto 1983 ed approvata dalla Camera dei deputati il 28 novembre 1984 vengono riordinate le norme per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;
Considerato che la predetta proposta non potrà essere definitivamente approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 1984, data sotto la quale cesserebbero contemporaneamente dal servizio attivo numerosi ufficiali, con grave pregiudizio per la funzionalità delle Forze armate e della Guardia di finanza;
Preso atto degli ordini del giorno accolti dal Governo in occasione della discussione alla Camera dei deputati della citata proposta di legge il giorno 28 novembre 1984 e nel corso dell'esame al Senato della legge finanziaria per il 1985 il giorno 6 dicembre 1984;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere in servizio, fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa, i colonnelli ed i capitani di vascello già richiamati dall'aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, e quelli che saranno collocati nella predetta posizione di stato il 31 dicembre 1984 in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1984 previsti dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, sono prorogati fino al 30 giugno 1985.
2. I colonnelli ed i capitani di vascello mantenuti in servizio in applicazione del precedente comma 1 saranno impiegati per far fronte a urgenti ed indilazionabili esigenze dei servizi della protezione civile.