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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1984, n. 531

Norme risultanti dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del 23 febbraio 1984 concernente i segretari comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  2-9-1984 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e del bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;
Considerata la necessità di integrare la disciplina prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 25 giugno 1983 con le norme derivanti dal protocollo aggiuntivo d'intesa riguardante i segretari comunali sottoscritto in data 23 febbraio 1984 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1984, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione del protocollo aggiuntivo d'intesa sottoscritto in data 23 febbraio 1984 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL e l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984 ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Area di applicazione


Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai segretari comunali, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 508.
Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1° gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1° gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.