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DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 528

Misure urgenti in materia sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 ottobre 1984, n. 733 (in G.U. 31/10/1984, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  1-9-1984 al: 31-10-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure in materia sanitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 28 e 29 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, qualora gli impegni per spese correnti di competenza dell'esercizio finanziario 1984 delle singole unità sanitarie locali non superino il limite di cui al successivo comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti che nel rispettivo territorio esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale ad apportare variazioni ai propri bilanci di previsione per l'anno 1984 entro il limite complessivo della spesa sanitaria di natura corrente impegnata nell'ambito regionale o provinciale per la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1983, aumentata del 10 per cento.
3. A tal fine, entro il 25 settembre 1984, gli enti di cui al precedente comma 2 devono comunicare alla propria regione o provincia autonoma, sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili, l'ammontare complessivo della spesa di parte corrente impegnata per la gestione di competenza relativa al 1983 mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile dei servizi amministrativi; copia della dichiarazione deve essere trasmessa ai Ministeri della sanità e del tesoro.