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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1983, n. 1273

Approvazione dello statuto dell'Università statale degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 2-9-1984
al: 5-6-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta  la  legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente l'istituzione
dell'Universita' statale degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti;
  Veduto   lo  statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  "G.
D'Annunzio"  di  Chieti,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n.
371;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta   la   proposta  dello  statuto  formulata  dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  il  nuovo
statuto  proposto dai competenti organi accademici ad accezione della
parte  sulla quale il Consiglio universitario nazionale non ha ancora
espresso parere;
  Considerato   che   con   successivo   provvedimento  si  disporra'
l'approvazione  delle  norme  statutarie  non  comprese nello statuto
annesso  al  presente  decreto,  relative  al  titolo  III  - servizi
generali;  titolo  IX  -  facolta'  di lingue e letterature straniere
moderne; titoli XI, XII - scuole di specializzazione e scuole dirette
a fini speciali; titolo XIII - norme transitorie;
  Considerato che lo statuto non puo' derogare al vigente ordinamento
didattico   universitario,   e   considerato  l'obbligo,  quindi,  di
adeguarlo all'ordinamento stesso;
  Considerata  la  necessita'  di adeguare lo statuto stesso a quanto
disposto  dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e dalla citata legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'   approvato   e   reso   esecutivo   il   testo   dello  statuto
dell'Universita' statale degli studi "G. D'Annunzio" con insediamenti
nell'area  Chieti-Pescara-Teramo  e con sede del rettorato in Chieti,
annesso al presente decreto.