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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. 1257

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-7-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Il  sesto  comma  dell'art.  132,  relativo  al  corso di laurea in
odontoiatria  e  protesi  dentaria della prima facolta' di medicina e
chirurgia, e' soppresso e sostituito dal seguente:
  "Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente e' tenuto a
sostenere un esame alla fine del corso.
  Per  gli insegnamenti pluriennali lo studente e' tenuto a sostenere
un esame alla fine del corso".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1983

                               PERTINI

                                                             FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1984
  Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 40