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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1254

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-7-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
  Veduto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' delle
universita' e degli istituti di istruzione  universitaria,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371; 
  Considerata la necessita' di adeguare a detto regolamento, in  sede
di ristrutturazione degli istituti, le norme che regolano la gestione
amministrativa e contabile degli istituti della seconda  facolta'  di
medicina e chirurgia dell'Universita' predetta; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
                           Articolo unico 
 
  Gli articoli 157, 158, 160, 161,  relativi  agli  istituti  annessi
alla seconda facolta' di  medicina  e  chirurgia,  sono  soppressi  e
sostituiti dai seguenti: 
  Art. 157. - Gli istituti, costituiti presso la seconda facolta'  di
medicina e chirurgia, ciascuno dei quali comprende piu' discipline di
insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facolta' ed  i
corsi di laurea e  di  indirizzo,  le  attivita'  didattiche  per  il
conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli  statuti,  o,
in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attivita'  di
ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi. 
  A tale scopo l'istituto disporra' di  attrezzature  autonome  e  di
personale in misura adeguata alle esigenze didattico-scientifiche. 
  Ad ogni singolo istituto saranno aggregati anche altri insegnamenti
contemplati o che verranno istituiti, relativi a materie che  possono
essere riconosciute affini. 
  Art. 158. - Gli istituti sono retti dalle disposizioni dell'art. 88
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e  dalle  altre
norme vigenti ed in particolare dalle disposizioni che seguono: 
    a)  sono  membri  dell'istituto  i  professori   ufficiali,   gli
assistenti di ruolo nonche' i ricercatori; 
    b) il  direttore  dell'istituto  e'  un  professore  ordinario  o
straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto  stesso,
nominato dal rettore su designazione del consiglio  di  istituto.  Il
direttore coordina  e  sovrintende  all'attivita'  dell'istituto,  e'
responsabile della gestione amministrativa e contabile  dell'istituto
stesso e resta in carica un triennio.  Il  direttore  informera'  dei
piu' rilevanti problemi  i  membri  dell'istituto  almeno  una  volta
all'anno, all'inizio dell'anno  accademico  previo  opportuno  avviso
pubblico. In  mancanza  di  professori  ordinari  e  straordinari  si
applicano le norme di cui al comma 4 dell'art.  88  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382/80; 
    c)  il  consiglio  di  istituto,  presieduto  dal  direttore,  e'
costituito  dai   professori   ufficiali,   assistenti   e   da   una
rappresentanza di ricercatori, da uno a cinque, qualora essi superino
il numero di tre. 
  Art. 160. - Gli istituti  dispongono  dei  fondi  di  funzionamento
cosi' come previsto dall'art. 69 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 marzo 1982, n. 371. 
  Art. 161. - Sono costituiti presso la seconda facolta' di  medicina
e chirurgia i seguenti istituti: 
    1) istituto di anatomia umana normale; 
    2) istituto di anestesiologia e rianimazione e terapia intensiva;
    3) istituto di biochimica cellulare e molecolare; 
    4) istituto di biologia e patologia molecolare "L. Califano"; 
    5) istituto di chirurgia  dell'apparato  locomotore  e  chirurgia
d'urgenza; 
    6) istituto di chirurgia generale e scienze gastroenterologiche; 
    7) istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo; 
    8)   istituto   di    dermatologia,    chirurgie    plastica    e
maxillo-facciale; 
    9) istituto di discipline odontostomatologiche; 
    10) istituto di farmacologia sperimentale e clinica; 
    11) istituto di ginecologia, ostetricia  e  fisiopatologia  della
riproduzione umana; 
    12) istituto di igiene e medicina preventiva; 
    13) istituto delle malattie del sistema nervoso; 
    14) istituto di medicina dell'eta' evolutiva; 
    15) istituto di medicina interna, cardiologia e cardiochirurgia; 
    16) istituto di medicina interna e malattie dismetaboliche; 
    17) istituto di medicina pubblica e della sicurezza sociale; 
    18) istituto di medicina socio-territoriale; 
    19) istituto di neurochirurgia; 
    20) istituto di oftalmologia; 
    21) istituto di oncologia; 
    22) istituto di patologia; 
    23) istituto di patologia e clinica O.R.L. e foniatria; 
    24) istituto di patologia toracica; 
    25) istituto di pediatria; 
    26) istituto di scienze biochimiche; 
    27) istituto di scienze biochimico-fisiche; 
    28) istituto di scienze delle dinamiche relazionali in medicina; 
    29) istituto di scienze endocrinologiche; 
    30) istituto di scienze fisiologiche umane; 
    31) istituto di scienze microbiologiche e virologiche; 
    32) istituto di scienze radiologiche; 
    33)  istituto  di  strutture  biologiche  e   di   ultrastruttura
cellulare. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                                             FALCUCCI 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1984 
  Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 41