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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1218

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-6-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Torino e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Art.  75 - all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso
di  laurea  in chimica per l'indirizzo organico-biologico e' inserito
l'insegnamento di "chimica dei composti eterociclici".
  Art.  76 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in chimica industriale sono inseriti i seguenti insegnamenti:
    chimica dei composti eterociclici;
    analisi chimica cromatografica.
  Art.  79 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  fisica  e' inserito l'insegnamento di "fisica degli stati
condensati".
  Art.  90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze naturali sono inseriti i seguenti insegnamenti:
    biologia marina;
    didattica naturalista e biologica.
  Art.  91 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in scienze biologiche e' inserito l'insegnamento di "ecologia
ed etologia animale".
  Art.  92 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze geologiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:
    geopedologia;
    paleontologia stratigrafica;
    petrografia del sedimentario.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1983

                               PERTINI

                                                             FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1984
  Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 225