DECRETO-LEGGE 17 aprile 1984, n. 70

Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 giugno 1984, n. 219 (in G.U. 14/06/1984, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-4-1984
al: 14-6-1984
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  ed urgenza di adottare misure immediate e
temporanee  per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti
medi  del  tasso  programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la
ripresa  economica  generale  e mantenere il potere di acquisto delle
retribuzioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 aprile 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, della sanita', del
tesoro e per la funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Per  il 1984 la media annua ponderata degli incrementi dei prezzi e
delle  tariffe  amministrati  dei  beni e servizi inclusi nell'indice
ISTAT  dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale non
puo'   superare,  nel  complesso,  il  tasso  massimo  di  inflazione
indicato,  nella  relazione  previsionale e programmatica del Governo
per  l'anno  medesimo,  nella  misura del 10 per cento. A tal fine il
Comitato  interministeriale  dei  prezzi,  o  la  giunta  in  caso di
urgenza,  nell'ambito  dei  poteri di coordinamento di cui al decreto
legislativo  luogotenenziale  19 ottobre 1944, n. 347, esprime parere
preventivo  vincolante  sulle  proposte  di incrementi di prezzi e di
tariffe  amministrati  da  deliberarsi da parte di altri organi delle
amministrazioni  centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ed   emana   apposite   direttive   alle  amministrazioni  regionali,
provinciali  e  comunali  ed ai comitati provinciali dei prezzi per i
provvedimenti   da   adottarsi   nell'ambito   territoriale  di  loro
competenza.