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DECRETO-LEGGE 17 aprile 1984, n. 70

Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 giugno 1984, n. 219 (in G.U. 14/06/1984, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
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Testo in vigore dal:  17-4-1984 al: 14-6-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure immediate e temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi dei prezzi e delle tariffe amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato, nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, nella misura del 10 per cento. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, o la giunta in caso di urgenza, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di prezzi e di tariffe amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.