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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1984, n. 23

Abrogazione dell'art. 4 del regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, con il quale è stata istituita per gli ufficiali dell'Esercito la medaglia militare al merito di lungo comando.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  16-3-1984 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, con il quale è stata istituita per gli ufficiali dell'Esercito la medaglia militare al merito di lungo comando;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1983;

Sulla

proposta del Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

L'art. 4 del regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1984

PERTINI CRAXI - SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1984

Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 14