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DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1984, n. 10

Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1984)
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Testo in vigore dal:  17-2-1984 al: 16-4-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure immediate e temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e delle direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di tariffe e di prezzi amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da attuarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.