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DECRETO-LEGGE 12 agosto 1983, n. 371

Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546 (in G.U. 12/10/1983, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal: 13-10-1983
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per
fronteggiare problemi  insorti  per  effetto  di  calamita'  naturali
nonche' quelli relativi ad alcuni settori produttivi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 agosto 1983; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  (1) Per provvedere alle necessita' di ripristino nei  comuni  delle
province di Sondrio, Brescia, Bolzano  e  Trento,  danneggiati  dagli
eventi franosi del  maggio  1983,  sono  assegnati  per  il  triennio
1983-85 i seguenti contributi speciali: 
    a) alla regione Lombardia lire 80 miliardi, di  cui  15  miliardi
nell'anno 1983, 30 miliardi nell'anno 1984 e  35  miliardi  nell'anno
1985 per gli interventi nelle province di Sondrio e di Brescia; 
    b) alla provincia autonoma di Bolzano lire 20 miliardi, di cui  4
miliardi nell'anno 1983, 6 miliardi  nell'anno  1984  e  10  miliardi
nell'anno 1985; 
    c) alla provincia autonoma di Trento lire 3 miliardi, in  ragione
di lire 1 miliardo in ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985; 
    d) all'Azienda nazionale autonoma delle  strade  (ANAS)  lire  18
miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1983 e miliardi 13 per  l'anno
1984 per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino  delle
strade statali danneggiate dagli eventi franosi del maggio  1983  nei
comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano  e  Trento.  Detti
contributi  speciali  saranno  iscritti  in  apposito  capitolo   del
bilancio della predetta Azienda, previa assegnazione  allo  stato  di
previsione del Ministero del tesoro. 
  (2) Con le somme  anzidette  la  regione  e  le  province  autonome
provvedono, anche a mezzo delega agli enti locali, a far fronte  alle
emergenze nonche' ai seguenti interventi: 
    a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili  distrutti
o danneggiati; 
    b) realizzazione  delle  opere  necessarie  al  ripristino  delle
strade provinciali e comunali; 
    c) realizzazione delle opere  necessarie  al  consolidamento  del
territorio; 
    d)   erogazione   di   contributi   alle   imprese   industriali,
commerciali, artigiane e turistiche; 
    e) ripristino opere di urbanizzazione primaria. 
  (3)  Agli  interventi  nel  settore  agricolo  e   per   opere   di
sistemazione idraulico-forestale si  provvede  ai  sensi  e  per  gli
effetti della legge 15 ottobre  1981,  n.  590,  ed  a  valere  sulle
disponibilita' esistenti  sul  conto  corrente  infruttifero  di  cui
all'articolo 1 della legge stessa, denominato "Fondo di  solidarieta'
nazionale", e comunque nel limite massimo di lire 90  miliardi.  Tale
somma e' attribuita quanto a lire 80 miliardi alla regione Lombardia,
quanto a lire 7 miliardi alla provincia autonoma di Bolzano e  quanto
a lire 3 miliardi alla provincia autonoma di Trento. 
  (((3.1) E' disposto uno stanziamento di lire 15 miliardi  a  favore
del Magistrato del Po per provvedere alle emergenze ed al  ripristino
urgente delle opere idrauliche di competenza, distrutte dagli  eventi
alluvionali del novembre 1982 nei bacini idrografici dei fiumi Taro e
Panaro. Tale stanziamento e'  iscritto  in  apposito  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici  nell'esercizio
1983. 
  (3.2) Limitatamente agli interventi previsti nel presente articolo,
la regione Lombardia, le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e
l'ANAS possono stipulare contratti o comunque  assumere  impegni  nei
limiti dell'intera somma assegnata nel precedente comma (1))). 
  (((4) All'onere di lire 136 miliardi derivante dall'attuazione  dei
precedenti commi, si provvede, per il 1983, quanto a lire 25 miliardi
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 9001 dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro
all'uopo parzialmente utilizzando  la  voce  "Difesa  del  suolo",  e
quanto a lire 15  miliardi  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
disponibilita' esistenti sul conto corrente di  tesoreria  denominato
"Fondo compensativo delle oscillazioni nella  quotazione  dei  prezzi
dei prodotti petroliferi"; quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e  a
lire 46 miliardi per il 1985,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi,
all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo")).