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DECRETO-LEGGE 12 agosto 1983, n. 371

Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546 (in G.U. 12/10/1983, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  14-8-1983 al: 18-9-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per fronteggiare problemi insorti per effetto di calamità naturali nonché quelli relativi ad alcuni settori produttivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 agosto 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



(1) Per provvedere alle necessità di ripristino nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento, danneggiati dagli eventi franosi del maggio 1983, sono assegnati per il triennio 1983-85 i seguenti contributi speciali:
a) alla regione Lombardia lire 80 miliardi, di cui 15 miliardi nell'anno 1983, 30 miliardi nell'anno 1984 e 35 miliardi nell'anno 1985 per gli interventi nelle province di Sondrio e di Brescia;
b) alla provincia autonoma di Bolzano lire 20 miliardi, di cui 4 miliardi nell'anno 1983, 6 miliardi nell'anno 1984 e 10 miliardi nell'anno 1985;
c) alla provincia autonoma di Trento lire 3 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985;
d) all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) lire 18 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1983 e miliardi 13 per l'anno 1984 per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade statali danneggiate dagli eventi franosi del maggio 1983 nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento. Detti contributi speciali saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio della predetta Azienda, previa assegnazione allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
(2) Con le somme anzidette la regione e le province autonome provvedono, anche a mezzo delega agli enti locali, a far fronte alle emergenze nonché ai seguenti interventi:
a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati;
b) realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade provinciali e comunali;
c) realizzazione delle opere necessarie al consolidamento del territorio;
d) erogazione di contributi alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche;
e) ripristino opere di urbanizzazione primaria.
(3) Agli interventi nel settore agricolo e per opere di sistemazione idraulico-forestale si provvede ai sensi e per gli effetti della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge stessa, denominato "Fondo di solidarietà nazionale", e comunque nel limite massimo di lire 90 miliardi. Tale somma è attribuita quanto a lire 80 miliardi alla regione Lombardia, quanto a lire 7 miliardi alla provincia autonoma di Bolzano e quanto a lire 3 miliardi alla provincia autonoma di Trento.
(4) All'onere di lire 121 miliardi derivante dall'attuazione del precedente primo comma si provvede, quanto a lire 25 miliardi per il 1983, quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e quanto a lire 46 miliardi per il 1985, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stesso stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo".