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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 348

Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
Testo in vigore dal: 21-7-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 47, ottavo comma, della legge  23  dicembre  1978,  n.
833; 
  Visto l'art. 30 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761; 
  Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 93; 
  Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1983); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 giugno 1983, con la quale, respinte  le  osservazioni
formulate  dalle  organizzazioni  sindacali  dissenzienti,  e'  stata
approvata,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie,  la
disciplina del trattamento economico e degli  istituti  normativi  di
carattere economico del  rapporto  di  impiego  del  personale  delle
unita' sanitarie locali contenuta  negli  accordi  stipulati  fra  le
delegazioni del Governo, delle  regioni,  dell'ANCI  e  dell'UNCEM  e
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in  campo
nazionale delle categorie  interessate,  rispettivamente  in  data  2
febbraio 1983 e 25 marzo 1983, nonche'  nel  protocollo  in  data  29
aprile 1983, firmato tra le stesse parti, contenente meri aspetti  di
coordinamento  e  di  migliore  specificazione  dei  due   precedenti
accordi; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i  Ministri  della
sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
del lavoro e della previdenza sociale; 

 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 

 
  Sono emanate le norme risultanti dalla  disciplina  prevista  dagli
accordi indicati in premessa nel testo annesso al presente decreto.