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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 344

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/09/1984)
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Testo in vigore dal: 21-7-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Vista  la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  1983),  la  quale all'art. 9, tra l'altro, stabilisce in
lire  1.350  miliardi  il  limite  massimo  di  spesa per l'anno 1983
relativo  ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni
dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;
  Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 1983 e
bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  16  giugno  1983,  con  la  quale (respinte o ritenute
inammissibili   le   osservazioni   formulate   dalle  organizzazioni
sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle
trattative)    e'    stata   autorizzata,   previa   verifica   delle
compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
raggiunta  in data 29 aprile 1983 fra la delegazione governativa e le
organizzazioni  sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, CONFSAL-UNSA,
CISAS, CONFAIL e USSPPI-TECNOSTAT;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  16  giugno  1983,  ai sensi dell'art. 6, ultimo comma,
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e
della previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono   emanate   le  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo  citato  nelle  premesse  nel  testo annesso al presente
decreto.