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DECRETO-LEGGE 11 luglio 1983, n. 317

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/1983)
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Testo in vigore dal:  12-7-1983 al: 10-9-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e di prorogare taluni termini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


(1) I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata.
(2) I versamenti sono effettuati distintamente a mezzo di modulo unico recante le informazioni richieste da ciascuna amministrazione interessata, verificabili dalle amministrazioni stesse mediante controlli incrociati.
(3) È attribuita a tutti i datori di lavoro, ivi compresi quelli agricoli, e comunque ad ogni impresa, una codificazione unica per i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, con le gestioni previdenziali ed assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche interessate.
(4) Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, saranno stabiliti i termini unificati di cui al primo comma ed emanate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.