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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1982, n. 1191

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-6-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Urbino, approvato con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulata dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'  anzidetta  ai  sensi  della
citata legge n. 615/1981;
  Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Nell'art.  62,  relativo  al corso di laurea in materie letterarie,
all'elenco  degli  insegnamenti  complementari del corso di laurea in
materie letterarie e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
    didattica del latino.
  Nell'art.  63, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco
degli  insegnamenti  complementari  e'  aggiunto  il  seguente  nuovo
insegnamento:
    didattica del latino.
  Nell'art.  64,  relativo al corso di laurea in lingue e letterature
straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il
seguente nuovo insegnamento:
    didattica del latino.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1982

                               PERTINI

                                                             FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1983
  Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 220