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LEGGE 14 aprile 1983, n. 116

Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della primavera 1983 e per l'abbinamento delle elezioni regionali, provinciali e comunali nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-4-1983 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta possono aver luogo nella stessa domenica in cui vengono indette le elezioni per il rinnovo dei rispettivi consigli regionali.
A tali fini la data per lo svolgimento delle elezioni provinciali e comunali può essere fissata, con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, e d'intesa con i presidenti delle giunte regionali interessate, anche in una domenica successiva al periodo 15 aprile-15 giugno.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di abbinamento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali della Sardegna con quelle per il rinnovo del consiglio della predetta regione.
Per il contemporaneo svolgimento delle consultazioni previste nei precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1978, n. 156.
Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali che dovrebbero aver luogo in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 1983 sono rinviate alla stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta.