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LEGGE 10 marzo 1983, n. 74

Proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori e per le procedure espropriative concernenti la realizzazione del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-4-1983
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  termini  per  l'attuazione  dei  piani e per la realizzazione di
tutte  le opere previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962,
n.  1549,  gia'  prorogati  con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28
aprile 1976, n. 237 e 27 dicembre 1977, n. 989, nonche' i termini per
le  relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al
31 dicembre 1985, con decorrenza dal 1 gennaio 1983.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 marzo 1983

                               PERTINI

                                                FANFANI - NICOLAZZI -
                                                                GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA